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Quella 'fessura' aperta
sul segreto delle indagini

Quella 'fessura' aperta <br> sul segreto delle indagini

di Piero Innocenti

(10 marzo 2017) Una direttiva emanata a Torino, poco meno di un mese fa, dal procuratore generale della Repubblica Francesco Saluzzo e indirizzata ai vari organismi di polizia giudiziaria del distretto (Piemonte e Valle d'Aosta) per restringere, in alcuni casi, l'obbligo di trasmettere alle rispettive gerarchie informazioni su attività investigative in corso, è destinata a sollevare qualche problema. Tanto più se analoga posizione venisse assunta anche da altri Procuratori Generali. Tutto nasce dal decreto legislativo del 19 agosto 2016 n°177, che ha introdotto un cospicuo "pacchetto" di norme con l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione e l'esecuzione delle funzioni demandate alle forze di polizia. Ha fatto, quindi, seguito (8 ottobre 2016) la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a firma del prefetto Gabrielli, nella sua veste di Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, contenente le "istruzioni per la comunicazione di notizie relative ad informative di reato all'Autorità Giudiziaria". Si tratta, come è facilmente intuibile, di materia delicatissima su cui vale la pena fare qualche sintetica considerazione.

La novella introdotta dal D.lgs 177/2016 stabilisce, tra l'altro che le comunicazioni alla scala gerarchica sono effettuate "..indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale". In questo modo il legislatore ha introdotto un' eccezione al regime di segretezza degli atti delle indagini preliminari, stabilito dall'art.329 c.p.p. (Obbligo del segreto) o derivanti dall'esercizio del potere di segretazione del p.m. ex art.391 quinquies. Quanto alle modalità di effettuazione delle comunicazioni, l'art.18 comma 5, secondo periodo, ha rimesso tale adempimento ad apposite "istruzioni" che dovevano essere emanate dai vertici di ciascuna forza di polizia entro il primo gennaio 2017. Per la Polizia di Stato tale obbligo è stato rispettato con la circolare dipartimentale sopraindicata. Vengono, così, individuati tutti quei "presidi di polizia" i cui responsabili hanno l'obbligo di comunicazione superiore e che sono quelli chiamati normalmente a svolgere attività di natura investigativa, come gli uffici divisionari delle Questure e le varie articolazioni sub dirigenziali (squadra mobile, digos, ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico), le Sezioni di Polizia Stradale, di Polizia Postale, della Polizia Ferroviaria, i Reparti prevenzione crimine ( sono quelli il cui impiego sul territorio è disposto dal Dipartimento, in relazione a specifiche esigenze locali) nonché i Servizi delle varie Direzione Centrali che hanno analoga connotazione (per esempio il Servizio Centrale Operativo, Il Servizio Antiterrorismo ecc..).

Ora, nonostante la chiara indicazione di comunicazioni alle gerarchie "...circoscritte ai soli dati e notizie indispensabili a garantire un adeguato coordinamento informativo ai diversi livelli organizzativi delle Forze di Polizia.." con l'ulteriore precisazione che " i ragguagli relativi alle informative di reato dovranno essere partecipati nello stretto limite in cui essi appaiono suscettibili di essere rilevanti per l'esercizio dell'attività di raccordo informativo..", non vi è dubbio che tale canale di comunicazione comporti concreti pericoli di fuga di notizie. C'è chi, peraltro, vede in questo contesto normativo più che l'esigenza di un rafforzamento della funzione di coordinamento informativo all'interno delle varie articolazioni delle diverse forze di polizia, lo scopo, da parte dei vertici politici di riferimento, di acquisire "utili" informazioni su indagini di polizia giudiziaria di "particolare rilevanza" in corso.

Va anche annotato che secondo la direttiva dipartimentale in questione, l'obbligo introdotto dal citato art.18 non si esaurisce con la fase dell'informativa di reato inviata al p.m. ma debbono essere "partecipati" tutti gli ulteriori sviluppi relativi a tale atto. Insomma, la decisione, ben ponderata, del Procuratore Generale di Torino con cui, in determinati casi, si deve garantire il rispetto assoluto sancito dall'art.329 c.p.p. e viene disposto dai vari p.m. del distretto il divieto o il differimento della comunicazione della polizia giudiziaria alla scala gerarchica, è destinata ad essere un precedente importante. Permanendo la situazione sopraindicata, non deve stupire più di tanto se, anche in futuro, potranno esserci altre "vicende Consip" legate a rivelazione di segreti investigativi con il coinvolgimento di vertici delle forze di polizia.

(© 9Colonne - citare la fonte)