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Perché va depenalizzato
il reato di clandestinità

Perché va depenalizzato  <br> il reato di clandestinità

Piero Innocenti

Alcune rivolte e proteste avvenute in questo scorcio di anno nei Centri per il rimpatrio (Cpr) di stranieri “irregolari”, l’ultima a Torino pochi giorni fa con alcuni agenti di polizia rimasti contusi per ristabilire l’ordine, hanno riacceso l’attenzione su tali strutture dove vengono trattenuti gli stranieri in attesa di essere espulsi. Non si tratta di episodi isolati: simili episodi si sono verificati  quasi simultaneamente in sette centri di cinque diverse regioni.  Nel 2019 le proteste sono state oltre duecento. E’ possibile, peraltro, che nel contesto di un auspicato e sollecito riesame dei due “decreti sicurezza Salvini” (anche in tema di rilascio di permessi umanitari come ha fatto intendere la ministra dell’interno Lamorgese nella puntata di Otto e Mezzo del 14 gennaio) emanati nel 2018, durante il governo Conte 1, sulla scorta di alcune indicazioni formulate in sede di promulgazione dal Presidente della Repubblica,si possa metter mano anche al testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n.286 del 1998).
Si potrebbe, così, rivedere e cancellare il reato di immigrazione clandestina introdotto nel 2009 con l’art.10 bis (legge 94/2009, il “Pacchetto sicurezza” del governo Berlusconi) dopo che, nel 2002, con la legge n.189 del 30 luglio ( la c.d. Bossi-Fini), erano state riconsiderate, rendendole più rigide, alcune procedure di espulsione degli stranieri irregolari su territorio nazionale. Cancellazione che sarebbe dovuta avvenire ben cinque anni fa quando venne approvata la legge 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti delle persone irreperibili.
 Tra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati vi era, infatti, anche l’abrogazione del reato diingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” (questo il titolo preciso della norma). Le decine e decine di migliaia di denunce (sono riuscito a contarne oltre 200mila) inoltrate in questi dieci anni dalle forze di polizia alle varie Procure della Repubblica e da queste ai giudici di pace per questo reato contravvenzionale (è prevista l’ammenda da 5mila a 10mila euro) hanno contribuito ad intasare gli uffici giudiziari senza alcun risultato concreto. Una montagna di carte, di fascicoli da istruire, di notifiche, di lavoro inutile per centinaia di poliziotti, cancellieri, magistrati.
Nessuno straniero ha, infatti, pagato la sanzione pecuniaria (nei casi in cui si è potuto notificare in quanto gli stranieri quasi sempre irreperibili e contumaci) senza alcuna possibilità di convertire la loro insolvenza in un lavoro sostitutivo o in permanenza domiciliare (una sorta di arresti domiciliari) - punto disciplinato dal decreto leg.vo 274/2000 - e nessuna deterrenza ha sortito la norma che doveva “difenderci dalle invasioni “ dei migranti (slogan, come noto, ancora oggi generatore di forte consenso elettorale). Molto discutibile sul piano giuridico anche la detenzione amministrativa (ma sempre detenzione) degli stranieri da espellere nei Centri di permanenza per il rimpatrio con una durata del trattenimento divenuta “ballerina” nel corso degli anni, a seconda delle visioni politiche dei Governi che si sono succeduti. La durata del “trattenimento”, inizialmente di trenta giorni con la legge Turco-Napolitano, è andata via via aumentando passando ai sessanta giorni della legge Bossi-Fini, ai 180 giorni del “Pacchetto sicurezza” del 2008 per arrivare, con il decreto legge n.89 de 23 giugno 2011 fino a 18 mesi. A ottobre 2014 la durata è scesa nuovamente a 90 giorni per aumentare nel 2015 ed arrivare fino a 12 mesi nelle situazioni in cui il richiedente asilo costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e vi sia il pericolo di fuga. I governi ignorano quanto deliberato dal Parlamento in merito alla necessità di ridurre i tempi di trattenimento che per un richiedente asilo dovrebbe essere l’extrema ratio, fino ad un massimo di tre mesi.

 (20 gen)

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