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direttore Paolo Pagliaro

IMU-TASI 2018: COME
E QUANDO SI PAGA

IMU-TASI 2018: COME <br> E QUANDO SI PAGA

In vista della scadenza di lunedì prossimo, 18 giugno, ultimo giorno per effettuare il pagamento della prima rata dell’Imu e della Tasi dovute per il 2018, Confedilizia diffonde una guida al versamento dei due tributi e una tabella relativa alle aliquote stabilite dai Comuni capoluogo di Regione.

IMU

Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, che scadono la prima lunedì 18 giugno (essendo il 16 sabato) e la seconda lunedì 17 dicembre (essendo il 16 domenica).

Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2017; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 31 marzo; 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote e detrazioni valide per il 2017.

TASI

Il versamento della TASI si effettua in due rate scadenti la prima lunedì 18 giugno (essendo il 16 sabato) e la seconda lunedì 17 dicembre (essendo il 16 domenica).


Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2017; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 31 marzo; 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote ed eventuali detrazioni valide per il 2017.

 

Modelli di pagamento precompilati e modalità di versamento - L’art. 1, comma 689, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), stabilisce – relativamente alla IUC (sigla che racchiude IMU, TASI e TARI), deve ritenersi, interpretando una normativa particolarmente confusa – quanto segue: “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.

Con riferimento alla TASI, il comma 688 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato nel corso del 2014, dispone quanto segue: “A decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli”.

Con distinti decreti, sono stati approvati i modelli di bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’IMU (decreto 23 novembre 2012) e della TASI (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati.

Per effettuare il versamento di IMU e TASI si può utilizzare, oltre che il bollettino postale, anche il Modello F24 (con facoltà di compensare gli importi dovuti con eventuali altri crediti d’imposta), anche precompilato da parte del Comune.

IMU: versamento con Modello F24
Codici-tributo:
- 3912 (abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE)
- 3913 (fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE)
- 3914 (terreni – COMUNE) - diversi da gruppo catastale D
- 3916 (aree fabbricabili – COMUNE)
- 3918 (IMU – altri fabbricati – COMUNE)
- 3925 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO)
- 3930 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO)

TASI: versamento con Modello F24
Codici-tributo:
- 3958 (abitazione principale e relative pertinenze)
- 3959 (fabbricati rurali ad uso strumentale)
- 3960 (aree fabbricabili)
- 3961 (altri fabbricati). (red -15 giu)

(© 9Colonne - citare la fonte)