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direttore Paolo Pagliaro

DALLA LOTTA ALLE MOSCHE ALLE SPUTACCHIERE: UNC INDICA LA VIA DELLA SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA

Roma, 3 lug - Il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, annuncia una sforbiciata a leggi antiche e sorpassate che sono ancora in vigore, addirittura prima dell’Unità d’Italia. Da vari anni si discute su quante leggi ci siano in Italia. “Un conto preciso non è stato mai fatto – sottolinea l’Unione nazionale consumatori -, qualcuno afferma che siano addirittura 150.000, ma se ci si riferisce proprio alle leggi e agli atti aventi forza di legge, come i decreti legislativi e i decreti presidenziali, allora la cifra è sicuramente molto minore. Basta leggere la Gazzetta Ufficiale per vedere che ogni anno escono circa 500 fra leggi e atti aventi forza di legge e quindi in un secolo sarebbero 50.000, ma senza contare quelle abrogate. Se invece ci si riferisce anche ai decreti ministeriali e agli altri provvedimenti senza forza di legge, allora il numero potrebbe anche arrivare a 150.000. Tra quelli sorpassati, ma ancora in vigore, molti riguardano proprio i consumi e i consumatori e sono piuttosto curiosi. Ecco alcuni esempi che si segnalano al ministro: “E’ vietata la fabbricazione di salami e salsicce di pesce con carni guaste” (regio decreto n. 7045/1890); “E’ vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine” (regio decreto n. 45/1901); “E’ vietato vendere manna contenente sostanze estranee” (regio decreto legge n. 1773/1927); “Il ministro dell’Interno è autorizzato ad emanare ordinanze per la lotta contro le mosche” (legge n. 858/1928); “I locali destinati all’esercizio delle latterie non possono in alcun caso essere adibiti ad abitazione” (regio decreto n. 994/1929). “E’ vietata la vendita di marmellate che contengano organismi animali” (regio decreto n. 1361/1926). Tra gli esempi curiosi di altre leggi ormai vetuste l’Unione nazionale consumatori segnala: “In tutti i locali degli stabilimenti termali è vietato sputare per terra. Vi debbono essere abbondantemente sputacchiere con calce e sulle soglie dei vestiboli non debbono mancare i nettascarpe” (decreto ministeriale 20 gennaio 1927); “Sono esenti dall’imposta di soggiorno le persone che pernottano in bivacchi” (legge n. 733/1941); “E’ istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie” (legge n. 1127/1952); “E’ istituito il Commissariato per il turismo: vigila per la tutela del turista” (D. L.vo n. 94/1947); “Chiunque intenda costruire un rifugio alpino deve chiedere la preventiva autorizzazione al ministero per la stampa e propaganda e denunciarne l’altitudine sul mare” (regio decreto legge n. 2024/1935); “Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti, escluse però le bevande superalcoliche” (legge n. 1111/1939); “Nelle stazioni climatiche in cui si verifica uno straordinario concorso di persone, il questore può concedere licenze temporanee per la vendita di bevande alcoliche, esclusi comunque gli alcolici ad alta gradazione” (regio decreto n. 773/1931); “Gli esercenti hanno l’obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire alla chiusura” (art. 185 regio decreto n. 635 del 1940); “Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case e dagli esercizi pubblici devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti” (art. 2 decreto Capo del governo 20/5/1928); “E’ in facoltà dell’Amministrazione ferroviaria di prescrivere, in alcune circostanze, che il viaggiatore si presenti col denaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso, si fa il cambio della moneta, sempreché il resto non superi il quinto della valuta presentata” (art. 5 regio decreto legge n. 1948 del 1934). “Ove l’abbonato (alla radio o televisione, ndr) non intende più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare apposita denunzia specificando il tipo di apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento” (art. 10 regio decreto legge n. 246 del 1938); “E’ vietato il mestiere di ciarlatano” (art. 121 regio decreto n. 773 del 1931).

(Grm)

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