Dal Senato arriva l'ok all'unanimità al ddl d'iniziativa governativa che prevede l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne.
Il provvedimento, alla luce delle corpose modifiche introdotte in Commissione giustizia, si compone di 14 articoli e introduce il nuovo reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis del Codice penale), punito con l'ergastolo quando l'omicidio avviene per motivi di controllo, possesso, dominio, rifiuto o odio verso la donna. Si rafforzano le aggravanti nei casi di violenza domestica, sessuale o persecutoria e si introducono numerose tutele processuali e penitenziarie per le vittime e i familiari, compresa la confisca obbligatoria dei beni, l'obbligo di ascolto rapido della persona offesa e la possibilità per i minori vittime di accedere autonomamente ai centri antiviolenza. Infine, è previsto un investimento in formazione per magistrati, sanitari e operatori, un aggiornamento dei criteri per l'accesso ai benefici penitenziari e misure economiche a tutela degli orfani. "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575": questo il testo dell’articolo 577-bis del Codice penale, nel testo uscito dalla Commissione Giustizia del Senato e approvato dall'aula di Palazzo Madama. L'articolo 575 del codice penale disciplina invece l'omicidio, stabilendo che "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno". (po / Roc)