Dopo una campagna elettorale incendiaria e costellata di gaffe, reciproci insulti e inviti alla moderazione e al rispetto delle istituzioni arrivati perfino dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi la parola passa agli elettori. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 i seggi sono aperti per votare il referendum costituzionale che confermerà o abrogherà la cosiddetta della giustizia, già ribattezzata anche riforma Nordio, dal nome del guardasigilli. Alle consultazioni potranno partecipare circa 51,5 milioni di elettori, di cui circa 5,5 milioni all’estero.
AL VOTO
Il primo referendum costituzionale si è svolto il 7 ottobre 2001 e ha riguardato la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si è concluso con la prevalenza del “Sì” col 64,2% dei voti e con un’affluenza attestatasi al 34,1% degli aventi diritto al voto. Il Parlamento, con l’approvazione definitiva della legge costituzionale del 30 ottobre 2025, dal titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", ha introdotto la cosiddetta “riforma della separazione delle carriere dei magistrati” ma, poiché in seconda lettura non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum confermativo, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Non è previsto il quorum.
LA RIFORMA
Nello specifico, la legge prevede per i magistrati due carriere separate: una per i magistrati giudicanti e una per quelli requirenti, ciascuna con un proprio Consiglio superiore della magistratura. La riforma incide in modo diretto sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta costituzionale e introduce una distinzione formale e funzionale tra magistratura giudicante e magistratura requirente. In altri termini, “separazione delle carriere” significa che i giudici e i pubblici ministeri, che facevano parte di un unico corpo, la magistratura ordinaria, e che condividevano il medesimo Consiglio superiore della magistratura, ora, con la riforma, avranno propri organi di autogoverno, autonomi e indipendenti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante, competente per i giudici; il Consiglio superiore della magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri. Ognuno di questi organi sarà presieduto dal presidente della Repubblica e avrà una propria composizione mista: due terzi dei membri saranno magistrati estratti a sorte della rispettiva carriera, mentre un terzo sarà formato da professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, scelti tramite sorteggio da un elenco predisposto dal Parlamento.
L’ALTA CORTE
La riforma introduce anche un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, che sarà composta da quindici giudici, scelti tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza, e che avrà il compito di decidere sulle questioni disciplinari riguardanti tutti i magistrati, garantendo uniformità e indipendenza. In particolare, i quindici giudici dell’Alta Corte disciplinare saranno: tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio; tre giudici estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento; nove magistrati appartenenti sei alla carriera giudicante e tre alla carriera requirente, selezionati per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. La legge prevede anche l’elezione del presidente dell’Alta Corte disciplinare tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. (22 MAR- Mol–Roc)
(© 9Colonne - citare la fonte)




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