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UE: IL DIRITTO ALL’OBLIO
NON PUO’ ESSERE GLOBALE

UE: IL DIRITTO ALL’OBLIO <br> NON PUO’ ESSERE GLOBALE

 Il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione per rispettare il diritto all’oblio in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma solo all’interno dei confini dell’Unione europea. A stabilirlo oggi è una sentenza approvata dalla Corte di giustizia dell’Ue, in cui viene inoltre sottolineato che il motore di ricerca è tenuto ad attuare misure per scoraggiare gli utenti a cercare di avere accesso alle indicizzazioni nelle versioni del motore di ricerca extra Ue.  La sentenza in questione deriva da una querelle scoppiata nel 2016 tra il colosso di Mountain View Google Inc e la Cnil francese (Commissione nazionale per l’informatica e le libertà) che sanzionò per 100 mila euro il motore di ricerca dopo il suo rifiuto di rimuovere a livello globale le informazioni e i contenuti che hanno diritto all’oblio in Europa. Il diritto alla cancellazione o diritto all’oblio vige in Europa ed è tutelato dall’articolo 17 del Gdpr, il Regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, la Corte europea sottolinea nella sentenza di oggi che non esiste un obbligo derivato dal diritto dell’Unione europea di applicare a livello globale – “su tutte le versioni del suo motore” – la cancellazione delle informazioni su un individuo a seguito della richiesta da parte dell’interessato. La normativa europea vincola però il gestore di un motore di ricerca – Google, in questo caso – ad applicare la deindicizzazione nelle versioni che rientrano all’interno dei confini comunitari. Nonostante la sentenza abbia dato ragione a Google - che è tenuto ad adeguarsi alla normativa europea solo in ambito Ue - la Corte ha voluto precisare anche “che, in un mondo globalizzato, l’accesso da parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell’Unione, all’indicizzazione di un link, che rinvia a informazioni concernenti una persona il cui centro di interessi si trova nell’Unione, può produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione all’interno dell’Unione stessa”. Per questo, secondo il Tribunale Ue, il diritto all’oblio andrebbe applicato su scala globale in quanto “sarebbe idoneo a conseguire pienamente l’obiettivo di protezione perseguito dal diritto dell’Unione”. Tuttavia, molti stati terzi ancora non riconoscono un “diritto dell’individuo alla deindicizzazione” o conservano ancora un “approccio diverso” al tema. (UE / Lfa)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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