Come si esprimono i giuristi? Cosa scrivono nei loro documenti? Per rispondere compiutamente a queste domande – volutamente semplici ed ingenue – occorrerebbe chiedersi anzitutto cosa è il diritto. Con la massima semplificazione possibile potremmo rispondere che il diritto è un insieme di regole, costruite (oggi) attraverso procedure democratiche, che hanno la funzione di consentire ai cittadini una convivenza ordinata. Se questo è vero la domanda più corretta è allora: a cosa serve il linguaggio nel diritto? A questa domanda la risposta dei giuristi è diversa a seconda del “mestiere” specifico in cui sono impegnati, dal momento che ogni ramo del diritto ha una sua caratteristica forma espressiva. Un giudice, magari un giudice del lavoro, impegnato nel quotidiano gravoso compito di rendere giustizia nei rapporti fra “padroni” e “operai”, potrebbe cercare di adempiere a questo incarico rifiutando i rituali ereditati dal passato e gli stilemi linguistici nei quali purtroppo ancora ci si imbatte. L’utopia da perseguire in questo caso dovrebbe essere quella di aspirare ad un testo che sia chiaro, semplice e completo, senza le formule che esaltano l’autoreferenzialità e le ridondanze che intasano le vie della comprensione. Fra queste ultime spicca l’eterno «salvis juribus», il solito latinetto utile alla bisogna, che è una formula che, negli scritti difensivi, esprime una sospensione della compiutezza dell’atto ed allude alla possibilità che il testo sia suscettibile di ulteriore integrazione in atti successivi. Espressione che – se è ordinariamente paradossale – diventa addirittura comica se giustapposta, come mi è capitato di leggere in un caso, a suggello di un ricorso in appello di oltre mille pagine! Fuor di paradosso è particolarmente grave che la sentenza sia incomprensibile perché essa deve servire a fornire il fondamento razionale della decisione resa “in nome del popolo italiano” e proprio a quel popolo deve consentire di cogliere la giustizia sostanziale delle scelte decisionali. Come dire che se scopo della scrittura è la comprensibilità, nella sentenza la comprensibilità è strumento non solo di trasparenza ma soprattutto di democrazia. Se poi la questione viene riguardata dall’osservatorio privilegiato di una (grande o piccola) Procura della Repubblica, il ruolo del linguaggio è significativo per rendere partecipe la pubblica opinione sul modo in cui si amministra la giustizia. Ruolo così rilevante da consigliare l’adozione ed il rispetto di un vero e proprio “codice etico”. C’è poi il tanto celebrato linguaggio dell’avvocato penalista, quello più rappresentato nell’iconografia, che ha il volto dei personaggi di Daumier e che vede la sua tradizionale manifestazione esteriore nell’arringa, la cui funzione non dovrebbe essere più quella di commuovere o di convincere, come avveniva un tempo, ma di riuscire a perseguire il risultato di dar corpo alla prova, vero centro di gravità del sistema accusatorio E si potrebbe continuare con le esemplificazioni. Quel che a me pare rilevante è però la vera e propria torsione che ha subito il tema linguistico nel diritto per effetto delle mutazioni del contesto di riferimento nel quale ci tocca muoverci oggi. Il panorama linguistico nel quale siamo immersi non è certamente tributario del diritto e del suo linguaggio, è piuttosto piegato alle esigenze dell’economia, che è divenuta il vero «alfabeto del mondo», che, in quanto tale, aspira a controllare anche il diritto e i diritti, fino al punto di misurarne i contenuti e l’estensione, negandoli nel caso in cui i conti non quadrino. È dunque in atto una battaglia fra giuristi ed economisti per contendersi il ruolo di mediatore sociale privilegiato, battaglia rispetto alla quale non esito – non solo in ragione del mestiere che mi sono scelto – a schierarmi dalla parte dei primi, non fosse altro perché il giurista è l’unico che si pone come interprete di tutti i valori dell’ordinamento e deve rimanere libero di scegliere, volta a volta, di privilegiare anche un punto di vista non economico in favore di una opzione valoriale. Naturalmente questa opzione presuppone uno statuto culturale del giurista come medium sociale che chiuda i conti con i cascami di un modo sbagliato di fare diritto e di parlarne; che cioè chiuda i conti con la retorica, l’arte del convincere, che, non a caso, nasce in Sicilia, nelle colonie greche. Un aneddoto che – come ci ricorda il mai troppo compianto Giuseppe Pontiggia – ha un significato sapienziale, illustra bene l’idea del “fare buon diritto”. Corace insegna a Tisia la «tecnica del parlare efficace», cioè la retorica, per consentirgli di persuadere l’ascoltatore. Tisia però al termine delle lezioni si rifiuta di pagarlo con questa argomentazione: «se mi hai insegnato bene la retorica, devo convincerti che non ti devo niente. E non ti pago. Se invece non riesco a convincerti, vuol dire che non mi hai insegnato bene la retorica. E non ti pago. In ambedue i casi non ti pago». Tisia sembra soddisfatto di aver portato a casa un buon risultato, ma è destinato a rimanere deluso. Infatti Corace replica: «se riesci a convincermi che non mi devi niente, vuol dire che ti ho insegnato bene la retorica. E mi paghi. Se non riesci a convincermi, mi paghi. In tutti e due i casi mi paghi». La disputa è circolare e non ha fine, perché vengono opposti i medesimi argomenti, simmetrici e capovolti. Ma si tratta di argomenti, per l’appunto, retorici e cioè sterili e, al contempo, fondati su un presupposto moralmente riprovevole, perché ambedue i contendenti sono perfettamente consapevoli che ogni attività lavorativa (anche l’insegnamento della retorica) va compensata con una mercede. Ed allora l’aneddoto ci dice che il linguaggio può essere tanto efficace da nascondere l’emergere della verità, imponendo una parità solo apparente fra i duellanti, se ed in quanto esso si affidi ad una interpretazione immorale dell’insegnamento retorico. Ecco: l’aneddoto insegna semplicemente che non può esservi linguaggio giuridico senza un’etica della responsabilità.
Oronzo Mazzotta è Professore emerito di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa
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