Anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la cosiddetta cassa integrazione, conseguenti alle temperature elevate e il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo". Lo specifica l'Inps, in un messaggio in cui spiega che ciò può avvenire qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale. Infatti, spiega ancora l'Istituto previdenziale, anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi che non possono essere protetti dal sole o se comportano l'utilizzo di materiali o in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. La valutazione dunque – conclude l'Inps - non deve fare riferimento solo alla temperatura ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
(Sis)
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