Le parole sono pietre diceva qualcuno e le aggettivazioni anche. Proviamo, alla luce di questo viatico, ad esaminare il decreto lavoro emanato in occasione del primo maggio, soffermandoci sul tema della retribuzione. Il governo ha anzitutto abbandonato l’idea di dare attuazione alla delega del settembre 2025, con cui si riprometteva di emanare una serie di decreti che avrebbero dovuto assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato, stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e contrastare fenomeni di dumping sociale. Ha semplicemente voltato pagina e, sempre alla luce del pregiudizio che considera “assistenzialismo” ogni intervento dall’alto sul salario sufficiente e dignitoso (come vuole l’art. 36 Cost.), ha evocato la categoria del “salario giusto” e lo ha individuato nel “trattamento economico complessivo” definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Sennonché limitarsi ad aggettivare la parola “salario” con espressioni come equo, giusto, dignitoso, sufficiente e via discorrendo, non risolve il problema del lavoro povero, dal momento che si tratta di espressioni puramente descrittive e valutative, dietro le quali può celarsi qualsiasi realtà. Ed infatti la legge rinvia ai contratti collettivi questa determinazione. Il che è corretto in astratto, con la sola non irrilevante precisazione che, per il legislatore, il salario giusto discende dalla sommatoria complessiva delle varie voci di cui si compone la retribuzione contrattuale. Ma non è questo che si attendono i cittadini. Come ha ben documentato il direttore di questa Agenzia di stampa, il 68 per cento degli italiani auspica l’introduzione per legge del salario (non equo, giusto, etc., ma) “minimo” determinato ovviamente su base oraria. In sostanza la legge, come si fa nella maggior parte dei Paesi avanzati, dovrebbe indicare una soglia oraria della retribuzione, sotto la quale nessun datore di lavoro può legittimamente andare. Una legge che stabilisse la misura minima del salario sarebbe perfettamente legittima, dal momento che nell’art. 36 della Costituzione non c’è alcuna riserva a favore dell’autonomia collettiva. Basti richiamare qui i tanti interventi della Corte costituzionale che hanno salvato le limitazioni al salario imposte per legge, dichiarando che esse non costituiscono violazione o limitazione dell’autonomia collettiva protetta dall’art. 39 Cost. La Consulta ha sempre riaffermato che non vi è una riserva a favore dei sindacati per la determinazione delle condizioni di lavoro e che l’autonomia collettiva convive con il potere legislativo di intervento, anche alla luce dell’art. 35 Cost. (secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni). È chiaro che l’opzione fra intervento legislativo e rinvio al contratto collettivo va apprezzata sia sul piano sociale che su quello dei rapporti sindacali. In questa logica un salario minimo più basso di quello contrattuale incentiverebbe le imprese ad adottarlo sfuggendo all’applicazione del contratto collettivo; ove invece fosse più alto costituirebbe un disincentivo alla contrattazione, in danno delle organizzazioni sindacali. Il rovescio della medaglia – e la ragione per cui un intervento del genere sarebbe largamente opportuno – è che con una previsione legale verrebbero protette le fasce più deboli della popolazione lavorativa e si darebbe maggiore spinta alla stabilizzazione del sistema contrattuale. Ancor meglio se l’intervento normativo fosse collegato ad una legge che si occupasse finalmente del tema della rappresentanza. Smettiamo allora di giocare con gli aggettivi e procediamo nell’unica direzione che può restituire un senso alla parola “dignità”.
L’autore è Professore Emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Pisa
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