Come facilmente prevedibile il decreto lavoro emanato dal governo in occasione del primo maggio si sta dimostrando per quello che è: un manifesto elettorale privo di effetti sostanziali. La tecnica è quella collaudata: si sbandiera di aver contribuito a risolvere il problema della disoccupazione giovanile con l’introduzione di bonus per l’assunzione e poi si sottopone l’assunzione e la concessione dei bonus a tecniche inapplicabili. Ovvero – il che è lo stesso – si consente un facile aggiramento anche delle sanzioni.
La concessione del bonus è condizionata al “salario giusto”, cioè al fantomatico Tec (trattamento economico complessivo) previsto dai contratti collettivi: solo i datori che applicano il Tec potranno ottenere gli sgravi contributivi. Già, ma cosa sia questo Tec nessuno lo ha ancora capito. Questo lo dicono non solo sindacati ed imprese, ma anche l’Ufficio studi e ricerche dell’INPS che non sa che pesci prendere. Così si legano in un’unica catena al negativo il tema delle assunzioni e quello serissimo ed importantissimo del salario. In sostanza, come abbiamo già ricordato su queste colonne, il problema della “giusta” retribuzione non si risolve giustapponendo le più diverse aggettivazioni al sostantivo “salario” né riferendosi al Tec (che può contenere le voci più disparate), ma contribuendo a definire il salario “minimo”. Ma questo non si vuole fare, perché, come ha ribadito la nostra premier in Senato, il governo vuole puntare sulla contrattazione collettiva, senza però adoperarsi per varare una legge sulla rappresentanza o almeno discuterne con i sindacati che, insieme alle imprese, stanno da tempo lavorando sul problema.
Ciò ricordato, le medesime considerazioni possono essere svolte rispetto al tema dei riders o ciclo-fattorini che dir si voglia. La questione della collocazione di questi rapporti entro l’autonomia o la subordinazione costituisce, come tutti sanno, un tema complesso intorno al quale fervono le discussioni e le divisioni anche in sede giudiziale. Al centro di questa discussione c’è il ruolo dell’algoritmo, che esercita un controllo stringente sull’attività lavorativa e penalizza i lavoratori più restii a sottoporsi ai massacranti turni di lavoro imposti dalla macchina.
L’assetto normativo vigente (anteriormente al decreto lavoro) è assai compromissorio, se non ingestibile: e consiste nel tener ferma la qualificazione come lavoratore autonomo, pur applicando a questo schema lo statuto giuridico del lavoratore dipendente. Il che, a mio avviso, è improponibile se solo si valuta il modo complessivo in cui si attua il rapporto, al cui centro vi è la gestione unilaterale della prestazione da parte del datore (attraverso l’algoritmo), secondo il modello più caratteristico del lavoro subordinato. Ma tant’è.
Di fronte a questa complessa situazione qual è l’atteggiamento del decreto? Il decreto esordisce ribadendo una ovvietà acquisita da almeno un secolo e cioè che per qualificare il rapporto come autonomo o subordinato valgono “le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti”. Buono a sapersi verrebbe da dire …
Prosegue poi dichiarando che la qualificazione del rapporto deve tenere conto dell’esercizio dei poteri datoriali (organizzazione, direzione, controllo, etc.) anche se delegati a “sistemi automatizzati o algoritmici”. Ed anche questo è abbastanza scontato.
L’unica apparente novità potrebbe rinvenirsi nella previsione secondo cui “quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria”. Ma la novità è, come dicevo, solo apparente dal momento che ciò che la norma chiama “presunzione” altro non è se non l’ordinario potere dell’interprete di qualificare il rapporto come autonomo o subordinato. Ed è ovvio che, a questo fine, la partita si giocherà sul terreno delle contrapposte prospettazioni delle parti, con buona pace della “presunzione” di subordinazione. E si torna così all’impiego delle usuali categorie formali codificate dal codice civile del 1942, con buona pace delle leggi-manifesto.
L’autore è Professore Emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Pisa
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