“L'intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più rilevanti che il sistema della giustizia penale è chiamato ad affrontare. Le straordinarie potenzialità offerte dalle nuove tecnologie possono contribuire a migliorare l'efficienza dell'organizzazione giudiziaria e ad agevolare le attività di ricerca e analisi, ma non possono tradursi in un arretramento delle garanzie che presidiano il giusto processo”. L'Unione delle Camere Penali Italiane, come si legge in una nota, “guarda con favore a ogni innovazione capace di rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, purché essa si sviluppi nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali, del diritto di difesa, del contraddittorio e della verificabilità della prova. Particolare attenzione merita lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 132/2025, destinato a disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, tra le altre, nell'attività di polizia e nelle indagini preliminari. L'introduzione di strumenti algoritmici in una fase tanto delicata del procedimento impone infatti regole chiare e garanzie effettive, soprattutto con riguardo ai fenomeni di opacità dei moderni sistemi di intelligenza artificiale (black box), che rischiano di rendere non pienamente conoscibili le modalità attraverso le quali vengono elaborati gli output. Per l'Unione costituisce un principio irrinunciabile che gli esiti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale impiegati nelle indagini siano scientificamente spiegabili, verificabili e suscettibili di effettiva contestazione. Gli output algoritmici privi di tali caratteristiche non possono assumere rilevanza probatoria, ma devono rimanere confinati a una funzione di mero orientamento investigativo. Solo così è possibile garantire la piena sindacabilità dell'attività investigativa e preservare l'equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali. Questa esigenza assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (nn. 23755 e 23756 del 2024), che hanno ritenuto utilizzabili gli esiti di conversazioni decriptate mediante un algoritmo il cui funzionamento non era verificabile né dalla difesa né dall'autorità giudiziaria italiana. Si tratta di un approdo interpretativo che solleva rilevanti interrogativi sul piano delle garanzie processuali e che appare difficilmente conciliabile con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la difesa deve poter conoscere e verificare il materiale ottenuto mediante processi di decrittazione, quale imprescindibile presidio del diritto a un equo processo. È di tutta evidenza, difatti, che l’effettiva verificabilità di tale materiale non può prescindere dalla conoscenza del processo di decrittazione seguito; diversamente, il risultato di tale processo rischia di non essere concretamente falsificabile”.
"In questa prospettiva destano particolare preoccupazione le disposizioni che disciplinano il ricorso ai sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale (SARI-real time), trattandosi di strumenti ad altissimo impatto sui diritti fondamentali della persona" prosegue la nota della giunta dell'Unione Camere Penali Italiane secondo cui "il loro impiego debba essere rigorosamente circoscritto ai casi di effettiva necessità e subordinato, in ogni caso, al preventivo controllo di un giudice terzo e imparziale. Non appare infatti compatibile con il sistema delle garanzie costituzionali affidare al solo pubblico ministero il potere di autorizzare l'utilizzo di tecnologie così invasive, in assenza di un vaglio giurisdizionale preventivo. Particolarmente grave è la disciplina contenuta nello schema di decreto, che consente, in occasione di manifestazioni pubbliche e, più in generale, in luoghi o eventi interessati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, la preventiva acquisizione e memorizzazione dei dati biometrici e anagrafici di tutte le persone presenti, in vista di un loro eventuale confronto mediante sistemi di riconoscimento facciale qualora venga successivamente commesso un reato. Non si tratta della ricerca mirata di una persona già sospettata, ma della preventiva identificazione biometrica di una moltitudine indifferenziata di cittadini, del tutto estranei a qualsiasi illecito, per il solo fatto di partecipare a una manifestazione o di accedere a un determinato luogo. Una forma di sorveglianza massiva, suscettibile di produrre un evidente effetto dissuasivo sull’esercizio delle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, incompatibile con l’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che vieta una raccolta preventiva, indiscriminata e sproporzionata di dati biometrici. Il riconoscimento facciale a posteriori consentito dal diritto dell’Unione deve invece restare circoscritto a ricerche mirate, svolte dopo la commissione di un reato e nei confronti di persone già individuate come sospettate o condannate. Non è sufficiente rinviare nel tempo il confronto delle immagini per rendere legittima una schedatura biometrica preventiva e generalizzata della popolazione. Parimenti indispensabile è assicurare una piena simmetria informativa tra accusa e difesa. Quando l'attività investigativa si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, la difesa deve poter conoscere e verificare i dati utilizzati, le modalità di funzionamento del sistema, i margini di errore e gli elementi che hanno condotto allo specifico risultato dell’elaborazione, così da poter esercitare in modo effettivo il diritto al contraddittorio e contestarne, se del caso, gli esiti. Il diritto di difesa non può arrestarsi dinanzi all'opacità tecnologica”. L'Unione delle Camere Penali inoltre ritiene “indispensabile che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia sia accompagnato da criteri di trasparenza, controllabilità, tracciabilità delle operazioni svolte dai sistemi, accessibilità ai dati e agli algoritmi nei limiti necessari all'esercizio del diritto di difesa e piena possibilità di verifica da parte del giudice e delle parti. In questo contesto si inserisce l'audizione svoltasi il 22 luglio scorso davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, nel corso della quale è stata illustrata la nota tecnica predisposta dalla Giunta, soffermandosi sulle criticità dello schema di decreto legislativo e sulle proposte elaborate dall'Unione. L'attenzione riservata dai parlamentari ai temi affrontati e il confronto sviluppatosi nel corso dell'audizione confermano la centralità delle questioni poste dall'UCPI e l'esigenza che la disciplina dell'intelligenza artificiale nel processo penale sia costruita attraverso un ampio confronto con tutti gli operatori della giurisdizione”. “L'Unione delle Camere Penali Italiane continuerà a offrire il proprio contributo scientifico e istituzionale affinché la trasformazione digitale della giustizia sia governata nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali che presidiano il processo penale democratico. Nel processo penale l'intelligenza artificiale può costituire un utile strumento di supporto all'attività investigativa e giudiziaria, ma non può mai trasformarsi in uno spazio sottratto al controllo del giudice, alla piena verificabilità degli strumenti utilizzati e al contraddittorio tra le parti” conclude la nota. (3 ago - red)
(© 9Colonne - citare la fonte)




amministrazione