A ridosso dell’emanazione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza salariale e la parità fra uomini e donne (d.lgs. n. 96 del 2026) scrivevo, su queste colonne, che il legislatore era riuscito nella non facile impresa di scontentare tutte le parti coinvolte (datori, sindacati e lavoratrici). Ora, con un Manifesto fatto circolare in rete, un gran numero di studiose di diritto del lavoro di gran parte delle Università italiane (un po’ meno gli studiosi …) hanno rilanciato il tema allo scopo di sensibilizzare chi si occupa e si occuperà, a tutti i livelli, dell’applicazione delle norme (per chi volesse aderire l’e-mail è: paritaretributiva@gmail.com ). A dare ulteriore valore aggiunto all’iniziativa va detto che si tratta di studiose e studiosi, particolarmente esperte/i del tema dell’eguaglianza di genere nel lavoro.
Il Manifesto parla di un vero e proprio “tradimento” della direttiva (e per essa dei fondamenti costituzionali) ad opera del legislatore italiano e su vari aspetti della disciplina. Una disciplina che, non va sottaciuto, è stata emanata dal legislatore europeo proprio allo scopo di garantire in termini di effettività l’attuazione del principio di non discriminazione fra uomini e donne.
Si tratta di un principio che, come si sa, nel nostro ordinamento è stato declinato in tutti i suoi aspetti anche più reconditi, con un imponente apparato normativo, nel cui ambito ricordiamo la repressione delle discriminazioni individuali e collettive, delle discriminazioni dirette e indirette, delle molestie, la promozione delle pari opportunità e delle azioni positive, l’introduzione di organismi pubblici di controllo e così via. Questo imponente sforzo legislativo non è però riuscito ad intaccare il nucleo duro del problema; non ha raggiunto cioè il risultato sperato del superamento (o quanto meno dell’attenuazione) delle disparità.
Il Manifesto segnala molte omissioni e stravolgimenti contenuti nel decreto attuativo; ne ricordiamo solo alcuni, per ovvii motivi di spazio e di comprensione.
Una prima omissione segnalata nel Manifesto riguarda il campo d’applicazione del decreto nostrano che tradisce la direttiva escludendo dal proprio ambito di applicazione il lavoro domestico e il lavoro intermittente. Si tratta di categorie di lavoratori che rientrano a pieno titolo entro lo schema del lavoro subordinato, come a più riprese segnalato dalla Corte di giustizia europea e che dunque dovrebbero rientrare entro lo specchio normativo.
Ancor più rilevante è la segnalazione di un secondo stravolgimento della direttiva che ha a che fare con la nozione di “livello retributivo”. Al centro di quest’ultima vi è infatti l’obbligo per il datore di informare i lavoratori ed i sindacati della composizione delle retribuzioni in atto presso l’impresa. Orbene per il decreto attuativo il livello retributivo da prendere in considerazione è costituito soltanto dalla totalità degli elementi continuativi e fissi, con esclusione dei trattamenti economici individuali e non strutturali. Così facendo – si nota nel Manifesto – se si tiene conto dei soli compensi fissi e continuativi contrattuali l’Italia risulta ai primi posti fra i Paesi dell’UE per parità retributiva, laddove se si tiene conto anche dei compensi discrezionali le lavoratrici italiane precipitano verso gli ultimi posti della graduatoria.
Infine si segnala che è in rotta di collisione con la Direttiva europea la previsione secondo cui l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi costituisce “presunzione” di conformità ai principi di parità e trasparenza. A parte il fatto che anche questi contratti contengono, in determinati settori (turismo, assistenziale), un trattamento deteriore per il personale femminile, si sottolinea che con il sostegno dato ai contratti collettivi in questione si appesantisce notevolmente l’onere per le lavoratrici di dimostrare l’esistenza di discriminazioni e disparità. In tal modo in sostanza si rende molto più difficoltoso per queste ultime l’accesso alla giustizia.
Alla luce di quelle descritte e di molte altre aporie, spiegate con dovizia di argomenti nel Manifesto, il decreto si espone, secondo le firmatarie, all’apertura di una procedura di infrazione ad opera della Commissione europea, restando comunque il potere dei giudici, alla luce della giurisprudenza europea, di fornirne un’interpretazione maggiormente conforme alla Direttiva.
Si tratta di argomenti in gran parte condivisibili. Mi resta però il dubbio, alimentato da decenni di sostanziale inattuazione della disciplina antidiscriminatoria, che le meritorie intenzioni europee possano naufragare, più che per l’improvvido recepimento da parte del nostro governo (da cui non ci si può aspettare più di tanto), per le oggettive difficoltà innescate dalla complessa procedura. Senza dire – e mi pare l’argomento di maggiore rilievo in termini di effettività – che ai destinatari stessi della disciplina (lavoratori e sindacati) possa non stare a cuore un eccesso di trasparenza sulle retribuzioni, le cui conseguenze sarebbero non facilmente governabili.
L’auspicio è ovviamente che io mi sbagli e che le potenzialità contenute nella nuova disciplina possano dispiegarsi a pieno, con buona pace dei suoi detrattori.
*Professore emerito di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa
(© 9Colonne - citare la fonte)




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